Il contributo unificato e la riassunzione del processo

Ogni volta che una causa viene iscritta a ruolo è necessario versare l’importo dovuto a titolo di contributo unificato nonché una marca da bollo di importo pari ad € 27,00 a titolo di anticipazione forfettizzata per le spese di notifica.

Il contributo unificato corrisponde ad un tributo giudiziale forfetizzato, inteso quale costo economico della macchina giudiziaria che si attiva con l’instaurazione del giudizio.

L’importo del contributo unificato è predeterminato ex lege in base al procedimento giudiziale e al valore della controversia.

L’art. 9 primo comma D.P.R. 115/2002 prevede che “è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario salvo quanto previsto dall’articolo 10“.

Una questione che è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione attiene la specifica ipotesi in cui una causa sia stata iscritta a ruolo davanti ad un giudice dichiaratosi poi incompetente.

La riassunzione del processo davanti al giudice competente comporta l’obbligo di versare nuovamente il contributo unificato oppure l’imposta potrà ritenersi assolta con la prima iscrizione a ruolo?

La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il principio giurisprudenziale secondo cui, in tali ipotesi, il contributo unificato dovrà essere nuovamente versato (Cass. civ. sentenza n. 8912/2018).

In primo luogo, un’interpretazione letterale del succitato art. 9 comma 1 D.P.R. cit. permette di desumere che il contributo unificato è correlato all’iscrizione della causa nel ruolo.

In secondo luogo, l’art. 10 D.P.R. cit. non annovera, tra le esenzioni, la riassunzione della causa a seguito della declaratoria di incompetenza.

A fronte di tali rilievi è stato pertanto stabilito che l’instaurazione di un giudizio, interrottosi per dichiarata incompetenza e riassunto davanti a nuovo giudice, corrisponde all’attivazione di due differenti macchine processuali, ciascuna di esse con differenti costi, con la conseguenza che dovranno essere versati due distinti contributi unificati.

Una siffatta conclusione non si pone in contrasto con quanto stabilito al citato art. 9 e, in particolare, con il riferimento ivi contenuto a “ciascun grado di giudizio”.

Secondo la Corte di Cassazione, la succitata norma: (i) non esclude che il contributo unificato debba essere versato una sola volta al momento dell’instaurazione della causa, a prescindere dalle diverse articolazioni interne che ne possano discendere; (ii) permette di desumere che il contributo unificato è nuovamente dovuto quando la causa è iscritta a ruolo di fronte ad un giudice diverso da quello inizialmente adito.

La stessa Corte di legittimità ha ritenuto infondata la tesi secondo la quale il contributo unificato non sarebbe dovuto poiché si tratterebbe del medesimo processo traslato davanti al giudice competente.

La salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell’atto introduttivo nel giudizio riassunto è infatti un aspetto differente e non sovrapponibile rispetto alla questione di cui ci si occupa e, dunque, rispetto al costo del processo.

In estrema sintesi: la riassunzione della causa davanti al giudice competente comporta l’attivazione di una seconda macchina giudiziale per la quale è richiesto, per l’effetto, il pagamento di un nuovo contributo unificato.

Il principio appena esposto, enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8912/2018, è stato più di recente ribadito con l’ordinanza n. 32513/2019 e, da ultimo, con la sentenza n. 30413/2019 (in quest’ultima pronuncia il medesimo principio è stato esteso anche all’ipotesi di riassunzione a seguito della sentenza di cassazione con rinvio).

Avv. Enrico Pattumelli

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